Le prestazioni a sostegno del reddito, previste dal sistema del welfare italiano, sono misure di inclusione sociale erogate sia dagli istituti nazionali (es. INPS) sia dagli enti locali (regioni, province, comuni), a sostegno dei nuclei familiari e dei singoli lavoratori, per ottenere benefici di assistenza economica in caso di disoccupazione, mobilità o diminuzione della capacità lavorativa. In caso di disoccupazione le principali misure economiche di sostegno al reddito sono le indennità di disoccupazione:
- La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI
- Indennità di disoccupazione mensile – DIS-COLL
La NASpi
La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione erogata su domanda dell’interessato, in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. Istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.
Si tratta, dunque, di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono, esclusi i casi di dimissioni per giusta causa, o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.
A chi è rivolta la NASpi?
- lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
- apprendisti,
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative,
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
- operai agricoli a tempo indeterminato (dal 1° gennaio 2022)
Chi non può accedere alla NASpi?
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS.
Per il 2022 tale importo è pari a 1.250,87 euro.
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS.
Per il 2022 tale importo è pari a 1.335,40 euro.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.
- nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
- se si perde lo stato di disoccupazione;
- se si inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro;
- se il percettore non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI , il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- se si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- se si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- se si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non si opta per l’indennità NASpI;
- se, nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, il soggetto non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
La DIS-COLL
La Dis-Coll è una misura economica di sostegno al reddito introdotta con l’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ed erogata mensilmente, su domanda dell’interessato, in favore di alcune categorie di lavoratori che abbiano involontariamente perso il lavoro e versino in condizione di disoccupazione.
A CHI SPETTA LA DIS-COLL?
- collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) anche a progetto;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuta a tali categorie di soggetti a condizione che essi:
- siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’Inps;
- non siano pensionati o in possesso in partita iva;
- che versino in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- abbiano almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
CHI NON PUò ACCEDERE ALLA DIS-COLL?
- i collaboratori titolari di pensione;
- i titolari di partita IVA;
- gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente).
È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.
A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.
Il beneficiario decade dall’indennità in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Novità…
Nel 2019 è stata introdotta una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Riferimenti normativi
L’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), attraverso la modifica e integrazione dell’articolo 15 del d.lgs. 22/2015, ha esteso la misura, con decorrere dal 1° luglio 2017, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.