Infortunio sul lavoro

 

L’ infortunio sul lavoro indennizzabile dall’INAIL è disciplinato dal DPR 1124/65 che lo definisce come qualsiasi incidente che avviene per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi:

  • la morte;
  • inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale;
  • inabilità temporanea assoluta che comporti l’ astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Pertanto i due elementi giuridici caratterizzanti l’infortunio sul lavoro sono:

Causa violenta:
per causa violenta si intende un’azione rapida e concentrata nel tempo in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano e provocare la lesione.

  • Esterna – legata all’ambiente di lavoro
  • Violenta – in forma acuta
  • Rapida – entro il turno di lavoro
  • Efficiente – idonea a provocare la lesione
Occasione di lavoro: Le occasioni di lavoro sono tutte  le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
  • É necessario che l’evento si sia verificato per il lavoro
  • Non è necessario che l’evento si sia verificato nel luogo di lavoro
  • Non è necessario che l’evento si sia verificato durante l’orario di lavoro

La legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche l’ infortunio in itinere, cioè quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro.

Per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.

Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute:

  • a cause di forza maggiore, 
  • ad esigenze essenziali e improrogabili,
  • all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.

L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.

L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

Al lavoratore vittima di infortunio vengono riconosciuti, da parte dell’ INAIL,
delle prestazioni che possono essere:

Prestazioni economiche:

  • indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta;
  • rendita diretta per inabilità permanente;
  • riconoscimento ed indennizzo del danno biologico;
  • integrazione della rendita diretta;
  • prestazioni per infortunio in ambito domestico;
  • rendita di passaggio per silocosi ed asbestosi;
  • rendita ai superstiti;
  • prestazione una tantum ai superstiti;
  • assegno funerario;
  • assegno per assistenza;
  • personale continuativa;
  • speciale assegno continuativo mensile;
  • indennità ai marittimi dichiarati momentaneamente inidonei alla navigazione;
  • prestazione aggiuntiva per le vittime dell’amianto.
Prestazioni mediche:
  • attività medico- legali
  • cure ambulatoriali;
  • cure integrative riabilitative;
  • assistenza protesica;
  • interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
  • dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia;
  • intervento per il reinserimento e integrazione lavorativa;
  • servizi sociali;
  • servizio di informazione orientamento e consulenza.

MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale (detta anche “tecnopatia”) è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che è dovuta all’esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui presta servizio.

Quando si parla di “occasione di lavoro” si intende che tra lo svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato contesto e la patologia deve esserci un rapporto di causa-effetto, quello che viene tecnicamente definito come rapporto eziologico o nesso causale.

Con il D.P.R. n. 1124 del 1965 è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che contrae una malattia professionale. In particolare, l’art. 3 della legge stabilisce che rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5 che sono stati progressivamente aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008.

Malattie tabellate

Si tratta complessivamente di 85 categorie di malattie per il settore dell’industria e altre 24 per il settore agricolo, che (quando si manifestano) si presumono dovute all’attività lavorativa e che quindi vengono ricomprese nella copertura assicurativa.

Quando il lavoratore contrae una di queste malattie deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per potere ottenere le prestazioni INAIL

Malattie non tabellate

Si tratta di malattie non indicate nelle tabelle previste dalla legge, ma causate sempre da fattori di rischio presenti nel luogo in cui il lavoratore ha prestato l’attività lavorativa.

In questa ipotesi, per poter ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) trova la sua causa in elementi presenti nell’ambiente in cui ha lavorato.

In termini tecnici si dice che il lavoratore è onerato della prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro.

COME OTTENERE LE PRESTAZIONI DA PARTE DELL’INAIL?

Per ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL in caso di malattia professionale è necessario effettuare una denuncia.

In particolare:

  • il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta.
  • il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all’INAIL la relativa denuncia entro i successivi 5 giorni. (Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a pesanti sanzioni amministrative).

Una volta che l’INAIL ha ricevuto la denuncia prende il via un procedimento amministrativo che ha lo scopo di verificare l’effettiva sussistenza della malattia e se ci sono i presupposti per l’accoglimento della richiesta ed in particolare se la malattia rientra tra quelle tabellate o meno, perché nel secondo caso dovrà essere il lavoratore a dimostrare che esiste un rapporto di causa-effetto tra la lavorazione alla quale era assegnato e la malattia.

Se vi sono i presupposti per l’accoglimento della domanda l’INAIL eroga le prestazioni che consistono principalmente nel pagamento di somme di denaro (sotto forma di pagamento in un’unica soluzione o di rendite, ossia nella corresponsione di somme di denaro a rate).

DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

All’atto dell’erogazione della prestazione l’INAIL stabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può aggravarsi (oppure in parte diventare meno grave).

Per questo motivo il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche domanda di revisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta. 

La prima domanda può essere effettuata:

  • dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta
  • dopo 1 anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato dal lavoro)

Le domande successive non possono essere presentate prima di un anno dal momento in cui è stata presentata la precedente.

L’ultima domanda, infine, deve essere presentata entro i 15 anni dal momento della decorrenza della rendita INAIL e la richiesta deve essere inoltrata non oltre un anno dopo la scadenza del quindicesimo anno.

INFORTUNIO SUL LAVORO VS MALATTIA PROFESSIONALE

Infortunio sul lavoro

si verifica in modo tendenzialmente immediato che incide istantaneamente e in modo traumatico sulla salute del lavoratore (la c.d. causa violenta)

Malattia professionale

 si sviluppa nel tempo per l’esposizione ad un fattore di rischio.

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