Congedo parentale

Cos'è il congedo parentale

Il congedo parentale è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.

In particolare l’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che ciascun genitore lavoratore dipendente possa assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, nei primi 12 anni di vita del bambino.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Per il nucleo familiare sono dunque previsti:

mesi madre + 3 mesi padre + ulteriori 3 mesi indennizzati = 9 mesi

La richiesta può essere effettuata:

Dalla madre:

  • ne ha diritto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria (“maternità”);
  • se è l’unico genitore il congedo si estende fino a 10 mesi.

Dal padre:

  • ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • il limite si estende però fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi.

Legge di bilancio 2019: cosa cambia

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente privato (articolo 1, comma 278, legge 145/2018) è aumentato a 5 giorni ed è fruibile entro 5 mesi dalla nascita o dall’adozione del minore. È inoltre prevista la possibilità per il padre di astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sostituzione della stessa, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Anche in caso di adozione nazionale e internazionale, o di affidamento, i genitori possono utilizzare il congedo parentale. Quest’ultimo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dal suo ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Cosa cambia con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in vigore dal 13 agosto 2022

Analizziamo in dettaglio le novità in tema di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

In materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, l’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo numero 105 modifica la disciplina contenuta all’articolo 34 del Testo Unico, prevedendo che per “i periodi di congedo parentale” fino al “dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore dipendente spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo “della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

Di conseguenza, a decorrere dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono:

  • Per la madre, tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Per il padre, tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Per entrambi i genitori, tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile di nove mesi (rispetto ai precedenti sei mesi).

Il genitore solo (a seguito delle modifiche normative in parola tale si considera anche colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile) ha diritto ad assentarsi per un periodo di undici mesi (e non più di dieci) continuativi o frazionati.

Nel corso di questo periodo, nove mesi (e non più sei) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo) fino al dodicesimo anno di vita (e non più sino all’ottavo) sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione, a “condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria” (INPS).

A partire dal 13 agosto sono intervenute delle novità importanti per quanto riguarda coloro che usufruiscono della legge 104 che riguardano tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori della scuola.

Per quanto riguarda i familiari di persone che godono dei benefici della L. 104 art. 3 comma 3 (condizione di gravità), per fruire dei 3 giorni di permesso non occorre più essere dichiarati “referente unico”: anche più di un familiare può fruire dei giorni di permesso, che comunque restano 3 al mese. Per potere invece fruire del congedo straordinario per assistenza al familiare disabile, questo viene esteso ai conviventi di fatto come soggetti individuati prioritariamente, al pari del coniuge. Per fruire del congedo, retribuito per un periodo massimo di 24 mesi, occorre essere conviventi del familiare disabile: convivenza che può essere instaurata anche in un secondo momento e deve essere garantita per tutto il periodo del congedo.

Viene quindi data la possibilità di assistere il familiare disabile a più persone, consentendo anche una sana alternanza tra i familiari.

Come fare la domanda di congedo parentale

La domanda di congedo parentale INPS deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica di congedo parentale deve essere inoltrata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

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