Cosa rappresenta
L’assistenza sanitaria integrativa rappresenta una forma di tutela a disposizione dei cittadini e dei lavoratori che vogliono integrare i servizi messi a disposizione dal Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, accanto alla sanità pubblica, quella privata – profit e no profit – rappresenta pertanto una preziosa risorsa per il sistema, arricchendo l’offerta complessiva di servizi attraverso prestazioni integrative (o complementari), aggiuntive (o supplementari) oppure sostitutive (o duplicative) rispetto a quelle ricomprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza garantiti dal sistema pubblico.
Essa riguarda il singolo, che può stipulare polizze e contratti in autonomia, o essere realizzato in forma collettiva, se rientrante tra i diritti previsti dai CCNL, dagli Albi professionali o da specifici contratti integrativi predisposti dalle singole aziende. In quest’ultimo caso, le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa rientrano quindi tra i benefit offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti; esistono, pertanto, due forme di adesione all’ assistenza sanitaria integrativa: adesione individuale e adesione collettiva.
Adesione per via individuale in generale si riferisce a persone che, anche al di fuori di forme di assistenza ad adesione collettiva e/o negoziale, scelgano in autonomia soluzioni individuali, come ad esempio la sottoscrizione di polizze sanitarie offerte da Compagnie di Assicurazione. In quest’ultimo caso, può essere richiesto l’accertamento delle condizioni di salute.
Adesione per via collettiva si riferisce a:
- dipendenti del settore privato e pubblico;
- autonomi e liberi professionisti;
- altri lavoratori con qualsiasi tipologia contrattuale;
- chi non (necessariamente) svolge un’attività lavorativa, come familiari di iscritti, tra cui anche eventuali minori a carico o membri di particolari tipi di associazioni o enti, ma anche pensionati cui venga estesa anche in fase di quiescenza la copertura siglata nel corso della propria attività professionale.
É bene in ogni caso, prestare attenzione alle forme di assistenza sanitaria integrativa prima di iscriversi a qualsiasi fondo in quanto è fondamentale verificare la propria condizione, nel senso che varia se si è lavoratori dipendenti, liberi professionisti o pensionati. Infatti per:
- Lavoratori dipendenti: in questo caso, la soluzione più immediata può essere quella di controllare innanzitutto la propria busta paga, in particolare verificando la presenza di un’eventuale trattenuta imputabile a un fondo sanitario o a una società di mutuo soccorso. In alternativa, anche per ottenere ulteriori chiarimenti sul proprio CCNL di categoria o a proposito di benefit offerti dal proprio datore di lavoro a mezzo di piani di welfare aziendale e/o di contratti integrativi, è possibile rivolgersi per informazioni a un patronato, un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un consulente del lavoro.
- Liberi professionisti iscritti a un Albo: eventualità più semplice è in questo caso quella di consultare (anche in via telematica) il proprio Ordine professionale in merito a tutte le forme di tutela messe a disposizione dei propri iscritti.
- Pensionati: può capitare che la copertura integrativa di cui si è beneficiato nel corso della propria vita professionale venga per l’appunto estesa anche oltre il momento del pensionamento. Il miglior modo per accertarsene è quello di informarsi direttamente presso l’ex azienda o eventuali rappresentanze di categoria; diversamente, anche in questo caso è consigliabile rivolgersi a un patronato, un CAF o un consulente del lavoro.
É importante sapere, per chi aderisce a un fondo sanitario integrativo in forma individuale e volontaria (è il caso di pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati), che il contributo di adesione versato dall’iscritto concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi solo le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.
Diverso il caso, invece, dei lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo previsto da un contratto, accordo o regolamento aziendale. In questo scenario i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro e vanno in deduzione per un importo massimo di 3.615,20 euro.
Tuttavia, con la legge di stabilità per il 2016, nasce il welfare aziendale e con esso quello del benessere sul lavoro che, sta assumendo un’importanza sempre maggiore per i lavoratori e le imprese, consapevoli che a far crescere una azienda non sono solo i benefit monetari, ma anche quelli legati al benessere individuale.
Infatti il Rapporto 2018, si sofferma su uno dei benefit aziendali più sentiti: l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori
Prestazioni erogabili attraverso la sanità complementare
I possibili ambiti di copertura dell’assistenza sanitaria integrativa sono di fatto definiti per legge. Pur all’interno dei confini stabiliti dalla normativa di riferimento (con particolare attenzione alla distinzione tra forme sostitutive e forme puramente integrative del SSN), ogni strumento di assistenza integrativa prevede diverse tipologie di prestazioni, intese di fatto sia come accesso “agevolato” a diversi tipi di interventi socio-sanitari (visite specialistiche e diagnostiche, attività riabilitative, etc) sia come soluzioni di rimborso o altra copertura economica per i costi sostenuti o da sostenere in ambito sanitario.
Anche in quest’ultimo caso, il livello di copertura dipenderà dalla soluzione scelta dall’aderente e, in particolare, dalla presenza di eventuali massimali, necessariamente indicati nello statuto e/o nel contratto di riferimento, nonché dal fatto che l’adesione preveda comunque, per tutte o alcune specifiche prestazioni, anche eventuali franchigie a carico dell’aderente.
Tra le prestazioni più comunemente diffuse possiamo trovare:
- ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici con estensioni di massimali per i cosiddetti “grandi interventi”;
- visite ed esami specialistici;
- diaria da ricovero in strutture pubbliche;
- rimborso ticket sanitari (soprattutto per i “fondi non doc” ad adesione collettiva).
Sotto il profilo della copertura economica offerta, le prestazioni possono essere fondamentalmente erogate con due modalità:
- erogazione diretta: in questo caso la prestazione viene cioè erogata direttamente presso strutture sanitarie o professionisti convenzionati con la forma di assistenza sanitaria cui l’iscritto ha aderito. Di conseguenza, l’aderente non anticipata alcuna spesa (proprio perché il pagamento della prestazione è sostenuto dal fondo stesso) ed è al più chiamato a saldare spese extra e/o eventuali franchigie, così come stabilito dal contratto siglato al momento della sottoscrizione.
- assistenza in forma indiretta: l’assistito anticipa cioè il costo della prestazione, salvo poi chiederne poi il rimborso – parziale o totale – nei tempi, nelle modalità e nella misura previsti dalla propria forma di assistenza sanitaria integrativa. In questo caso la prestazione potrebbe essere erogata sia da strutture o professionisti liberamente scelti dall’assistito sia presso eventuali centri convenzionati, che consentano di usufruire di tariffe agevolate rispetto ai “normali” prezzi di listino.
In conclusione si può dire che usufruire della sanità integrativa, non solo comporta vantaggi economici come sopra descritto, ma consente anche di usufruire di una serie di facilitazioni che riguardano i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni. In particolare:
- tempi d’attesa ridotti per l’accesso a visite specialistiche, ricoveri programmati/programmabili o per la diagnostica (con orari di visita prolungati);
- procedure di accettazione o prenotazione semplificate, spesso anche perché direttamente gestite dalla forma di assistenza sanitaria prescelta e la relativa struttura convenzionata;
- miglioramento del rapporto costo/prestazioni, dovuto sia alla possibilità di beneficiare (al di là dei casi di erogazione diretta o rimborso) di tariffe spesso agevolate presso le strutture convenzionate sia di particolari tipologie di benefit o servizi dedicati (ad esempio camere private e accoglienza anche per l’eventuale accompagnatore in caso di ricovero);
- possibilità di godere dei benefit associati all’adesione anche per eventuali prestazioni di medicina non convenzionale e che non rientrano pertanto tra quelle garantite dal SSN per il tramite dei LEA.