MA COSA SI INTENDE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI?
La normativa vigente ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionali, definendo come tali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
- per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Si precisa che sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese:
- dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità,
- dai giovani con meno di 25 anni di età,
- dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150),
- dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore ha diritto:
- all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS;
- all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, è previsto:
- il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ( come regolati dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66),
- l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.