COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO?

Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dalla legge come il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto (somministratore) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) uno o più suoi lavoratori dipendenti , i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. 

Il contratto di somministrazione di lavoro è quindi un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti: 

  • un’agenzia per il lavoro (somministratore);
  • un’impresa, un’azienda, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore);
  • il lavoratore (somministrato).

Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l’utilizzatore. Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell’obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l’elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.

L’attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle “agenzie per il lavoro” iscritte in un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Gli estremi del provvedimento di autorizzazione, quindi, costituiscono uno degli elementi fondamentali del contratto di somministrazione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.

La somministrazione di lavoro può avvenire per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati (ovvero operai, impiegati, quadri e dirigenti). I lavoratori somministrati hanno nei confronti dell’impresa utilizzatrice gli stessi doveri dei lavoratori dipendenti.

Relativamente alle tutele, essi hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte (oltre alle ore effettivamente lavorate, devono essere retribuite le ore di ferie, permesso, le festività, la malattia, l’infortunio e ogni altro istituto previsto dal Ccnl applicato dall’impresa utilizzatrice). 

L’agenzia somministratrice ha l’obbligo di retribuire il lavoratore e di versare i contributi Inps e i premi Inail nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice. Gli oneri retributivi e previdenziali, con l’aggiunta di una percentuale, che costituisce il guadagno dell’agenzia stessa per il servizio di somministrazione, sono rimborsati all’agenzia dall’utilizzatore.

QUANDO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON PUò ESSERE UTILIZZATO?

Esistono due tipologie di somministrazione:

a tempo determinato

a tempo indeterminato

La Pubblica Amministrazione può stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato.

Somministrazione a tempo determinato

Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applica generalmente la disciplina dei contratti a termine. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione. La durata massima consentita è di 24 mesi complessivi presso il medesimo utilizzatore. In caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’Agenzia per il Lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi. Sono possibili 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi (salvo alcuni casi in cui il contratto può essere prorogato fino a 8 volte).

La data di inizio e la durata prevedibile della missione (che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore) devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore, all’atto della conclusione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.

A solo scopo esemplificativo, questo contratto potrebbe essere proposto anche solo per qualche giorno, per sostituire lavoratori assenti per malattie, infortuni, ferie: trattasi, infatti, di una tipologia contrattuale estremamente flessibile, che può rappresentare un’opportunità, se si è disponibili a lavorare per brevi periodi o se si svolgono altre attività, per capire cos’è un’azienda, per conoscere contesti lavorativi diversi, per accumulare esperienze lavorative da spendere nella costruzione del curriculum; infine, potrebbe anche portare ad un inserimento stabile e duraturo all’interno di un’azienda che in tale periodo può valutare potenzialità e capacità.

Somministrazione a tempo indeterminato

Il D.lgs n. 81/2015 ha esteso tale istituto, prima limitato ad alcune specifiche attività, a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo. Lo staff leasing, infatti, potrà essere utilizzato nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Può essere somministrato a tempo indeterminato solo il lavoratore assunto a tempo indeterminato presso l’agenzia di lavoro. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di lavoro ha diritto ad un’indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un utilizzatore. L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.

Riferimenti normativi

Il rapporto di lavoro in somministrazione è regolato: 

  • dalla legge, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2015 e dal decreto legislativo n. 276/2003; 
  • dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro (C.C.N.L. delle Agenzie per il lavoro); 
  • dai C.C.N.L. applicati dalle aziende utilizzatrici.

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